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In ACB Trasporti e Logistica da sempre attenti alle novità del settore Autotrasporti, mettiamo a disposizione di tutti la circolare emessa lo scorso 12 gennaio del 2021 dalla Federazione Autotrasportatori Italiani (Associazione Provinciale di Bergamo), conosciuta anche come FAI BERGAMO e di cui la nostra azienda ne fa parte.

In tale circolare si informa che il Ministero della Salute ha firmato l’Ordinanza del 9 Gennaio che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, e ferme restando le disposizioni del DPCM del 3 dicembre 2020 e l’applicazione al Regno Unito della disciplina per gli Stati e territori di cui all’elenco E del medesimo decreto, vieta l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che, nei quattordici giorni antecedenti, hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

Obbligo per gli autotrasportatori secondo la nuova ordinanza per gli ingressi dal Regno Unito ed esenzioni parziali per il personale viaggiante e gli equipaggi dei mezzi di trasporto.

L’ingresso in Italia viene consentito solo ai residenti in Italia da prima del 23 dicembre, ovvero per motivi di assoluta necessità comprovati da autocertificazione, alle seguenti condizioni:
• Obbligo di presentare al vettore o a chiunque sia deputato ai controlli certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore precedenti a test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, con esito negativo;
• Obbligo di sottoporsi al tampone (molecolare o antigenico) al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o lungo il confine, ove possibile, ovvero entro le successive 48 ore presso la ASL di riferimento a test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone. In caso di ingresso tramite volo il tampone deve essere effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
• Obbligo di sottoporsi, indipendentemente dall’esito del tampone, al periodo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 14 giorni, previsto dal DPCM 3 dicembre, previa comunicazione del proprio ingresso sul territorio nazionale al Dipartimento Prevenzione della ASL competente.
L’art. 1, comma 3 precisa inoltre che a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, le disposizioni dell’ordinanza non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi mediante un tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

Potete scaricare la circolare emessa direttamente da FAI Bergamo qui su questo link!

Per ulteriori informazioni e consulenza sui vari servizi di trasporto del Gruppo ACB, potete contattarci direttamente e richiedere senza impegno un PREVENTIVO GRATUITO!

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