In ACB Group rimaniamo sempre attenti e aggiornati per seguire al massimo le disposizioni segnalate per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Facciamo parte della Federazione Autotrasportatori Italiani nella Associazione Provinciale di Bergamo, conosciuta come FAI Bergamo, che la giornata di ieri ha pubblicato una circolare dove si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2020, n. 198 il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”
Le disposizioni si applicano a partire dal 9 agosto 2020 e sono efficaci fino al 7 settembre prossimo, fra le principali misure si elencano:
1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
Il provvedimento sostanzialmente conferma, con alcune novità, le misure già vigenti ai sensi dei richiamati DPCM e relativi allegati, a partire dalle misure precauzionali minime finalizzate alla riduzione dei contagi, ossia l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di uso delle mascherine, in luogo chiuso accessibile al pubblico, compresi i mezzi di trasporto e “comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza”;
Da evidenziare che ai sensi dell’art.1, comma 6:
• i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
• sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole
• Per le attività professionali si raccomanda ancora lo svolgimento anche in modalità di lavoro agile o a distanza (ove compatibile) (n.11)
• l’art. 4 vieta gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 (praticamente, tutti i Paesi non indicati negli Elenchi A,B,C,D,F), nonché l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei 14 giorni antecedenti, e gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20, (dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana; a decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia), a meno che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1, tra i quali: esigenze lavorative; assoluta urgenza; esigenze di salute; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
• L’art. 5 prescrive che fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all’art. 4, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell’allegato 20 (tutti i Paesi, tranne Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli, una dichiarazione recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche di una serie di informazioni (Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia;
Le persone, che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20 (tutti i Paesi tranne Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco), anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria tramite i numeri telefonici appositamente dedicati e, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, di sottoporsi ad isolamento.
• L’art.6 stabilisce che le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20 (tutti i Paesi tranne Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco) anche se asintomatiche, si attengono agli obblighi di quarantena da cui sono stati esclusi – salvo che intervengano sintomi di COVID-19 – gli equipaggi dei mezzi di trasporto e il personale viaggiante.
2. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 2)
A questo riguardo, si richiama l’importanza di adempiere scrupolosamente alle prescrizioni contenute nei suddetti protocolli proprio per l’effetto limitativo della responsabilità datoriale che ne deriva.
3. Limiti agli spostamenti da e per l’estero (art 4 – 7)
Sono state introdotte ulteriori modifiche della disciplina con particolare riguardo ai paesi considerati a più alto rischio di contagio e alle tipologie di soggetti esentati dal rispetto della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario.
4. Disposizioni in materia di navi da crociera e navi da bandiera estera (art 8)
Si introduce la possibilità di svolgere, a decorrere dal 15 Agosto, i servizi di crociera delle navi battenti bandiera italiana, purché si rispettino le specifiche linee guida (allegate al DPCM e validate dal Comitato tecnico scientifico) ed i servizi siano indirizzati esclusivamente a favore di passeggeri non sottoposti a obblighi di isolamento fiduciario e/o sorveglianza sanitaria e che non abbiano soggiornato, o transitato, nei 14 giorni precedenti l’imbarco, in alcuni Paesi esteri espressamente indicati negli elenchi C), D), E) ed F) dell’Allegato 20 del decreto in esame.
5. Misure in materia di trasporto pubblico di linea (art. 9)
Per quanto riguarda il trasporto pubblico, ci sarà l’obbligo distanziamento minimo di un metro tra passeggeri.
6. Esecuzione e monitoraggio (art. 11)
L’esecuzione delle misure resta di competenza del Prefetto territorialmente competente, che si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forza armate, sentiti i competenti comandi regionali.
Potete scaricare direttamente il link sulla gazzetta ufficiale facendo click qui!
Per maggiori informazioni sulle spedizioni e autotrasporti durante l’emergenza Covid-19, contattaci gratuitamente senza impegno! Rimaniamo sempre operativi e a disposizione seguendo al massimo tutte le normative!
Scarica direttamente la circolare di FAI Bergamo come allegato qui sotto!